07-06-2023
Il piano genitoriale introdotto dalla Riforma Cartabia
La Riforma Cartabia ha introdotto il piano genitoriale come uno degli elementi essenziali che a pena di inammissibilità devono essere inseriti nel ricorso introduttivo nei procedimenti di separazione, divorzio ed affidamento di figli minori, sia che si tratti, come già anticipato, di procedimenti congiunti, sia di procedimenti giudiziali. La ratio di tale piano genitoriale è quella di prevenire i conflitti che possono sorgere (come di fatto avviene nella maggior parte dei casi), sulla gestione dei figli nelle attività quotidiane. In tal modo, fornendo ai genitori una vera e propria tavola di dettagliate regole sulle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli, sui tempi di permanenza con ciascun genitore sia nellordinario, sia nelle vacanze, si dovrebbe perseguire in modo più adeguato linteresse superiore dei figli minori ed evitare che i conflitti verbali tra i genitori possano provocare loro un grave pregiudizio ulteriore rispetto a quello che già viene loro arrecato dallessere figli di genitori che stanno addivenendo ad un divorzio o a una separazione. Va sottolineato che il peso del piano genitoriale nelleconomia del processo è riscontrabile sia ex ante sia ex post: ex ante, perché esso rientra negli elementi che vanno inseriti nel ricorso introduttivo a pena di inammissibilità dello stesso (come già affermato nel mese di marzo 2023 dal Tribunale di Verona con decreto del 16 marzo 2023) ed ex post poiché, il suo mancato rispetto ha delle conseguenze ben precise. Infatti, se uno dei genitori si rende responsabile di gravi inadempienze, anche di natura economica o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dellaffidamento e dellesercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può (art. 473-bis.39 c.p.c.) modificare dufficio i provvedimenti in vigore ed adottare anche congiuntamente le seguenti sanzioni: ammonimento del genitore inadempiente; individuazione ai sensi dellart. 614 bis di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza o per ogni giorno di ritardo nellattuazione del provvedimento; condanna del genitore inadempiente ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 Euro ad un massimo di 50 mila Euro a favore della cassa delle ammende; condanna del genitore inadempiente al risarcimento del danno nei confronti dellaltro genitore o anche dufficio del minore.