Ricerca libera
09-07-2024
Il genitore collocatario può trasferirsi allestero con il figlio?
Di fronte alla decisione già assunta dal collocatario di stabilire la propria residenza allestero, il Giudice deve stabilire se, in funzione del superiore interesse del minore, sia più opportuno autorizzare il trasferimento o modificare il collocamento, a beneficio dellaltro genitore (nel caso di specie, il Tribunale ha autorizzato il trasferimento del minore con la madre, anche tenuto conto del fatto che il padre non aveva domandato il collocamento presso di sé). Lo stabilisce il Tribunale di Firenze con sentenza 29 maggio 2024. La controversia posta alla base della pronuncia in commento vede un conflitto di valori tra linteresse del genitore collocatario, che rivendica il suo diritto di trasferire la residenza, e linteresse tra genitore non collocatario, che vuole, invece, preservare la continuità della sua relazione con la prole. La vertenza esprime così un potenziale contrasto tra due principi di rango sovraordinato, entrambi meritevoli di tutela: da un lato, quello di assicurare la libertà di circolazione, costituzionalmente garantita dallart. 16 Cost.; dallaltro, quella di proteggere il diritto alla bigenitorialità, quale proiezione del best interest of the child, affermato in base al combinato disposto degli artt. 10 e 30 Cost., nonché dellart. 337 ter c.c. La sentenza in esame procede, in particolare, da un assunto: la scelta del genitore che vive col minore, in ordine alla propria residenza, non è sindacabile, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con laltro genitore. In caso di separazione o divorzio, lautorità giudiziaria non può, dunque, impedire a uno dei coniugi di stabilirsi anche lontano dallaltro e, una volta che il trasferimento è avvenuto, non può imporre il ravvicinamento. Pertanto, sempre che non si versi in ipotesi di sottrazione internazionale di minore, lunico modo per impedire il trasferimento del figlio è quello di rivedere il regime di collocamento o affidamento. Conseguentemente, laddove entrambi i genitori siano idonei ad esercitare la loro responsabilità parentale, di fronte alla decisione già assunta del collocatario di trasferirsi allestero, il Giudice deve stabilire se, in funzione del superiore interesse del minore, sia più opportuno autorizzare il trasferimento o modificare il collocamento, a beneficio dellaltro genitore. Nel confermare laffidamento condiviso tra i genitori, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Firenze ha, dunque, disposto il collocamento prevalente della figlia con la madre, autorizzando il suo trasferimento insieme a lei in Svizzera. Nel caso di specie, la scelta deriva più da una mancanza di alternative, che da valutazioni di stretta logica giuridica, posto che il padre non aveva nemmeno domandato il collocamento presso di sé: dal tenore delle conclusioni paterne, il giudice ha, dunque, desunto che egli non fosse disponibile a gestire la bambina in maniera prevalente. Il provvedimento ha, tuttavia, apportato una serie di correttivi per permettere alla minore di frequentare in maniera continuativa il padre e di mantenere un legame significativo con i nonni, cercando così di mitigare il pregiudizio subito, per effetto dello sradicamento dalla rete di relazioni consolidate e dal contesto in cui era abituata a vivere. In particolare, anche sfruttando le peculiarità del calendario scolastico elvetico, sono state previste apposite compensazioni riguardo ai tempi e ai modi frequentazione e allesercizio del diritto di visita, privilegiando la relazione con il padre nei fine settimana e durante le vacanze, per bilanciare il minor tempo trascorso con lui, per il resto dellanno. Inoltre, sono state imposte le trasferte a carico della madre, cui è stato fatto onere di accompagnare la figlia in Italia e riportarla indietro, due volte al mese, a fronte di un terzo weekend, a cura e spese del padre. La pronuncia si pone così sulla scia di numerosi precedenti di merito e legittimità che, già in altre occasioni, hanno avuto modo di avallare analoghi accorgimenti, tenuto conto delle risorse, di volta in volta, a disposizione nella fattispecie concreta. Ad esempio, controbilanciando la permanenza del minore presso laffidatario nel periodo scolastico, con lattribuzione di maggiori spazi con il genitore non collocatario, nei fine settimana o durante le vacanze estive (Trib. Roma, 1° settembre 2020; Trib. Verona, 27 luglio 2020; Trib. Civitavecchia, 9 aprile 2018). Ovvero imponendo al coniuge collocatario di mettere a disposizione dellaltro un immobile (App. Venezia, 28 luglio 2018), sollecitando oneri di collaborazione reciproca per le trasferte (Trib. Roma, 1° settembre 2020) o, ancora, accollando ai genitori i costi per procurare le apparecchiature tecnologiche necessarie a garantire i collegamenti in videochiamata (Trib. Nicosia, 22 aprile 2008).